News dal 18 Novembre al 28 Novembre 2024 18 Novembre - Pubblicata la Legge n. 169/2024 - in vigore il 03 Dicembre 2024 - che prevede la modifica all'art. 12 della L. 40/2004, consentendo la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità (c.d. "utero in affitto", ossia la procreazione assistita per conto di terzi, con la promessa di cedergli il bambino dopo il parto), commesso da un cittadino italiano, non solo nel territorio italiano ma anche all'estero. Ciò al fine di scoraggiare il c.d. "turismo procreativo". La punibilità riguarderebbe la donna che si presta a tale gestazione e chiunque sia coinvolto consapevolmente e in maniera eziologicamente rilevante. Rimangono aperti gli interrogativi sulla perseguibilità di una fattispecie commessa in uno Stato che non lo prevede come reato e le ulteriori implicazioni penalistiche in occasione della trascrizione dell'atto di nascita. 19 Novembre - Entrata in vigore la L. 170/2024, che istituisce il 24 giugno di ogni anno quale "Giornata nazionale delle periferie urbane" al fine dichiarato di "conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di inclusività , sostenibilità e sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale e culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie". A tal fine, lo Stato, le Regioni e i Comuni possono organizzare eventi e manifestazioni specifiche. 22 Novembre - Entra in vigore la L. 162/2024, per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese "innovative" (cioè quelle che si occupano prevalentemente di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico), mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti (in particolare, detrazioni fiscali, crediti d'imposta; l'ampliamento delle possibilità d'intervento del "Patrimonio Destinato", cioè il fondo istituito per sostenere il rilancio delle imprese italiane; esenzione fiscale sulle plusvalenze generate da investimenti in PMI e startup innovative). 24 Novembre - In attuazione del D.M. n. 174/2024, la domanda di NASPI e DIS-COLL porterà all'iscrizione d'ufficio alla piattaforma SIISL (che rappresenta l'unificazione a livello nazionale delle banche dati pubbliche e private di domanda e offerta lavorativa). Entro 15 giorni dall'iscrizione, i percettori dei suddetti benefici, dovranno attivare il "patto di attivazione digitale" e la scelta delle agenzie per il lavoro a cui appoggiarsi. E' necessario presentarsi alle convocazioni, seguire i corsi e non rifiutare senza seri motivi le proposte di lavoro, poiché sono previste decurtazioni progressive, sino alla revoca del beneficio e dello stato di disoccupazione. A partire dal 18 dicembre 2024, inoltre, la piattaforma è disponibile anche su base volontaria per caricare il curriculum aggiornato e cercare opportunità lavorative e formative. I datori di lavoro possono pubblicare le proprie ricerche di personale. Attraverso la A.I. verranno disposti abbinamenti ottimali tra domanda e offerta lavorativa. 26 Novembre - Entra in vigore il c.d. "correttivo Cartabia" contenuto nel decreto legislativo n. 164 del 2024 - composto di otto articoli - che apporta modifiche alla riforma del processo civile, introdotta con il decreto legislativo n. 122 del 2024. In particolare, gli interventi sono finalizzati a: 1) semplificare gli adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie (ad esempio, non è più necessaria la nota d'iscrizione a ruolo e viene implementato l'utilizzo della PEC per le comunicazioni di cancelleria); 2) semplificare e chiarire la notifica a mezzo PEC da parte dell'ufficiale giudiziario (art. 149 bis c.p.c.), consentendo la trasmissione del semplice "duplicato informatico". Il perfezionamento per notificante e destinatario è determinato, rispettivamente, con la consegna degli atti all'UNEP e con la ricevuta di consegna. Se non va a buon fine per cause imputabili al destinatario, l'ufficiale deposita l'atto in un'apposita area web gestita dal Ministero della Giustizia (accessibile tramite codice fiscale da parte del destinatario) con la dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per procedere in tal modo. In tal caso, il perfezionamento si avrà alla data dell'accesso del destinatario o al decimo giorno dal deposito nell'area web. Se la notifica tramite PEC non va a buon fine per motivi non imputabili al destinatario, si ricorrerà alle forme tradizionali; 3) correggere l'art. 171 bis c.p.c., con riferimento alle verifiche preliminari ivi previste. Entro i successivi 15 giorni dal termine per la costituzione del convenuto, il giudice verifica la regolarità del contraddittorio, la propria competenza e l'eventuale conversione del rito. In caso di esito negativo della verifica, fissa una nuova udienza dando le opportune prescrizioni e, nel termine di 55 giorni prima di essa, ne verifica il puntuale adempimento. Qualora, invece, le verifiche preliminari abbiano dato esito positivo, il giudice conferma o differisce ad un massimo di 45 giorni l'udienza e può sottoporre alle parti le eventuali questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, consentendo il deposito di memorie integrative; 4) modificare l'udienza cartolare, prevedendo che non è ammissibile qualora la presenza personale sia prescritta dalla legge o disposta dal giudice o, nel caso specifico dell'udienza pubblica ex art. 128 c.p.c., vi si opponga anche solo una delle parti. Inoltre, il provvedimento successivo al deposito delle note scritte si considera letto in udienza, perciò la disciplina della trattazione scritta si applicherà anche alle udienze di discussione orale; 5) correggere il rito semplificato di cognizione, previsto dall'art. 281 decies c.p.c., rendendolo applicabile anche alle cause che non siano di pronta soluzione, purché di competenza del tribunale in composizione monocratica. Naturalmente, ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., il giudice potrà sempre convertire il rito qualora la complessità della lite e della sua istruzione probatoria si riveli non compatibile con il rito semplificato. Non solo, il rito semplificato viene reso applicabile anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo previste dagli articoli 615, c. 1, 617, c. 1 e 645 c.p.c.; 6) incoraggiare il ricorso al rito semplificato, consentendovi la domanda riconvenzionale del convenuto, nonché la concessione della precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e la deduzione di nuovi mezzi istruttori quando l'esigenza sorga dalle difese della controparte; 7) nuove prove scritte su cui fondare il decreto ingiuntivo (scritture contabili tenute con mezzi informatici nel rispetto della legge, fatture elettroniche trasmesse tramite SDI); 8) prevedere che il titolo esecutivo possa essere rilasciato anche come "duplicato informatico" (art. 475 c.p.c.); 9) prevedere che nel precetto debba essere indicato anche il giudice competente per l'esecuzione (art. 480 c.p.c.). Tale prescrizione pone problemi interpretativi, in quanto non si comprende quale giudice indicare se, nel termine di efficacia del precetto, si intentassero esecuzioni su fori diversi; 10) invitare, ex art. 492 c.p.c., il debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza, domicilio e/o PEC. In caso di irreperibilità a tali indirizzi, le successive notifiche saranno effettuate presso la cancelleria, salvo quanto disposto dall'art. 149-bis c.p.c.; 11) modificare la disciplina sull'iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare (art. 557 c.p.c.). Il creditore, entro 15 giorni dalla consegna degli atti da parte dell'ufficiale, dovrà depositare le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, nonché della nota di trascrizione, a pena di inefficacia dell'esecuzione e, pertanto, dell'estinzione della procedura. Tuttavia, l'art. 555 c.p.c., continua a prevedere che il termine per depositare la nota di trascrizione decorra dalla restituzione da parte del conservatore. Alcuni giudici hanno ritenuto, perciò, che la perentorietà del termine di cui all'art. 557 c.p.c. operi solo quando la trascrizione avvenga tramite ufficiale giudiziario e non quando avvenga direttamente dal creditore (in tal caso, le tempistiche della conservatoria, infatti, potrebbero non consentire il rispetto del termine); 12) riformare la disciplina della decadenza dell'aggiudicazione nelle aste giudiziarie (art. 587 c.p.c.), prevedendola anche quando venga omessa la dichiarazione antiriciclaggio entro il termine il termine per il versamento del saldo prezzo; 13) cancellare la formalità dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore esecutato che permane solo nei confronti dei terzi. L'obbligo del terzo, in caso di mancata notifica, non prosegue oltre la data dell'udienza (art. 543 c.p.c.); 14) disporre la comunicazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota d'iscrizione a ruolo, al debitore e al terzo (art. 543 c.p.c.); 15) dimezzare i termini per la costituzione, per le verifiche preliminari e il deposito di memorie integrative, qualora il giudizio di merito sia introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione (artt. 616 e 618 c.p.c.); 16) eliminare la necessità di nuova procura speciale per l'avvocato, nelle ipotesi di cui al novellato articolo 380 bis c.p.c. - Convertito in Legge n. 171/2024, il decreto-legge n. 137/2024 relativo alla repressione delle condotte violente nei confronti del personale sanitario, di cui si è parlato nell'articolo delle "News dal 30 Settembre al 06 Ottobre 2024", a cui si rimanda. La legge di conversione prevede alcune correzioni agli articoli 583 quater, 635 c.p. e 382 bis c.p.p.
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