Novità in materia di mediazione civile e negoziazione assistita



Mediazione civile e negoziazione assistita obbligatoria conclusa con l'accordo: parametri per la determinazione e la liquidazione degli onorari, in caso di patrocinio a spese dello Stato

Con decreto del 1 Agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 7 Agosto 2023, il Ministero della Giustizia ha stabilito che l'onorario spettante all'avvocato​ della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di mediazione civile e negoziazione assistita obbligatorie concluse con un accordo, sia quello previsto dall'art. 20, c.1-bis del D.M. 10.03.2014 n. 55, ridotto della metà.

Una volta siglato l'accordo, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere confermata - su istanza dell'avvocato - dal COA che aveva deliberato l'ammissione provvisoria e dal Ministero della Giustizia, previa verifica della corrispondenza di quanto richiesto nella parcella allegata con il valore dichiarato nell'accordo, oltre alla permanenza dei requisiti del suddetto beneficio.

Il pagamento potrà avvenire anche mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, presentando la domanda dal sito "giustizia.it" tra il 1 Gennaio e il 31 Marzo o tra il 1 Settembre e il 15 Ottobre di ogni anno ed emettendo la fattura elettronica.

In alternativa, l'avvocato potrà richiedere il pagamento dell'onorario trasmettendo la fattura elettronica completa di codice iPA, intestata al Ministero della Giustizia che, ricevuta la fattura, emetterà il mandato di pagamento.


Incentivi fiscali nella forma del credito d'imposta per i procedimenti di mediazione civile e negoziazione assistita

Il credito d'imposta, per la mediazione, è determinato come segue:

- commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione, fino ad euro 600,00;

- quando è condizione di procedibilità o viene demandata dal giudice, è previsto un ulteriore credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato, fino ad euro 600,00;

- nel caso di accordo non raggiunto, i predetti incentivi si riducono del 50%

- nel caso di giudizio già avviato e poi estinto per l'avvenuto accordo di conciliazione, è previsto anche un credito d'imposta relativo al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo, fino a 518 euro;

- il limite massimo dei benefici fruibili in un anno dalle persone fisiche è di euro 2.400,00 mentre per le persone giuridiche di euro 24.000,00;

- agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino ad un importo massimo annuale di euro 24.000,00 

Nel caso di negoziazione assistita e di arbitrato in corso di causa andati a buon fine - rispettivamente, con la stipula della convenzione o con l'emissione del lodo arbitrale - è previsto un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato o degli arbitri, fino ad un massimo di 250 euro. 












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