Le novità del "decreto sicurezza" sulle occupazioni abusive





Le novità introdotte dal "decreto sicurezza" sulle occupazioni abusive degli immobili

La Legge n. 80 del 2025, di conversione al decreto-legge n. 48 del 2025 (c.d. “decreto sicurezza”), introduce importanti novità in tema di occupazioni abusiveche verranno sinteticamente descritte in questo articolo.

Per chiarezza, si precisa che questa legge non si applica all'occupazione originariamente legittima di un immobile – in virtù di contratto di locazione o comodato – che diventi, in un secondo tempo, abusiva, a seguito del mancato rispetto degli impegni contrattuali e del provvedimento di condanna del giudice al rilascio (in particolare, sentenza di condanna, convalida di sfratto).

Non si applica nemmeno a seconde case, locali commerciali e case vacanze.

Il campo d'applicazione, infatti, è limitato all'occupazione, avvenuta successivamente all'entrata in vigore della normativa, sin dall'origine abusiva e che abbia ad oggetto l'immobile che rappresenti l'abitazione del proprietario o di altro soggetto autorizzato (ad esempio, in virtù di locazione o comodato).

A detta dell'esecutivo, comunque, nel futuro prossimo potrebbe venire alla luce una normativa più completa.

La ratio è il contrasto di questo noto fenomeno nelle sue svariate manifestazioni, principalmente su due fronti: mediante l'introduzione di uno specifico reato (art. 634-bis c.p., che si affianca a quello di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 c.p.) e di una rapida procedura cautelare ad hoc (art. 321-bis c.p.p.).

L'articolo 634-bis c.p. punisce – con la reclusione da 2 a 7 anni - il reato commesso da chiunque occupi o detenga, senza titolo, un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze (box, cantine, ecc.), ovvero impedisca il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detenga legittimamente.

Viene censurata non solo l'occupazione diretta ma anche quella conseguita mediante artifizi o raggiri, nonché la cessione (vendita o locazione illegale) ad altri dell'immobile occupato.

Alla medesima pena soggiacciono coloro che si intromettano o cooperino nell'occupazione e/o ne ricevano una qualche utilità

Il reato è perseguibile su querela (d'ufficio, invece, per infermi e incapaci) e non è prevista la punizione in caso di volontaria ottemperanza all'ordine di rilascio, così come per la collaborazione all'accertamento dei fatti da parte delle autorità.

Fatto salvo, naturalmente, il risarcimento degli eventuali danni e l'accertamento di altri reati.

Quanto alla procedura di reintegrazione nel possesso del proprietario, dovrebbe essere rapida, in quanto prescinde dalla conclusione delle indagini.

In sintesi, si sporge la querela, gli ufficiali di polizia giudiziaria, dopo aver verificato
l'arbitrarietà e l'illegalità dell'occupazione, intimano all'occupante il rilascio immediato e reintegrano nel possesso il titolare.

In caso di mancata ottemperanza, gli ufficiali chiederanno l'autorizzazione del pubblico ministero (scritta, orale o telematica). Nelle successive 48 ore dalla trasmissione del verbale, il P.M. disporrà formalmente la restituzione dell'immobile o richiederà al giudice la convalida che dovrà avvenire entro dieci giorni.

Il provvedimento verrà immediatamente notificato all'occupante.

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