D.lgs n. 107/2023 - Contrasto alla diffusione in rete di materiale terroristico






D.lgs n. 107/2023 - Contrasto alla diffusione in rete di materiale terroristico

Il d.lgs. 24.07.2023, n. 107, pubblicato nella G.U. del 08.08.2023, introduce nuove norme per contrastare la diffusione in rete di contenuti potenzialmente correlati con le attività di proselitismo e di propaganda terroristica, adeguando l'ordinamento italiano al Regolamento UE 2021/784

Le condotte criminali, esplicandosi ormai da tempo anche in forma dematerializzata, quindi con tecnologie informatiche in continua evoluzione, sono complicate da prevenire e reprimere.  Le organizzazioni criminali assoldano esperti informatici che si dotano di sistemi in grado di proteggere molto bene i dati relativi agli affari illeciti e alle attività di riciclaggio.

Per contrastare la diffusione di materiale terroristico on line è previsto l'ordine di rimozione (c.d. "o.d.r."), emesso dal P.M. competente, previa informativa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 

Il P.M. si avvale degli elementi acquisiti presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.), istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

L'ordine di rimozione è rivolto ai prestatori di servizi di hosting e ha ad oggetto la rimozione o disabilitazione (entro un'ora) dell'accesso a contenuti terroristici di cui all'articolo 2 punto 7) del Regolamento europeo, che siano riconducibili a un delitto con finalità di terrorismo. I dati interdetti, comunque, dovranno essere conservati e messi a disposizione delle autorità.

Una volta eseguito l'ordine, i prestatori di servizi hosting ne daranno prontamente avviso all'autorità (e così pure dell'eventuale impossibilità a rispettare l'ordine). Quest'ultimo, così come il fornitore dei contenuti inibiti, possono proporre, entro 10 giorni dalla conoscenza dell'ordine, opposizione innanzi al GIP, ai sensi dell'art. 127 c.p.p.

La dottrina ha rilevato che l'individuazione dei contenuti di cui è possibile ordinare la rimozione non è così agevole. Intanto, perché rimessa ad un doppio rinvio al Regolamento europeo e alla legge penale nazionale. Inoltre, i "contenuti terroristici", di cui all'articolo 2 punto 7) del Regolamento sono una categoria molto ampia dai contorni poco precisi, che spesso non trovano riscontro in ipotesi specifiche di reato nella normativa penale italiana. 

A titolo esemplificativo, tra i contenuti terroristici il Regolamento europeo annovera l'istigare una persona o un gruppo di persone a commettere attentati, sequestri, distruzioni di vasta portata, fabbricazione o uso di esplosivi, rilascio di sostanze pericolose, manomissioni di fornitura di acqua, energia o risorse fondamentali.

Quando un prestatore di servizi hosting - in base ai requisiti ex art. 5, par. 4 del Regolamento - risulta particolarmente esposto a contenuti terroristici, dovrà adottare le misure di protezione necessarie che gli saranno imposte mediante le decisioni dall'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, salva la possibilità di impugnazione innanzi al competente TAR, entro 60 giorni dalla notifica. 

In caso di violazione degli ordini e delle decisioni (nonché delle relative modalità di esecuzione), i prestatori dei servizi hosting sono esposti a sanzioni amministrative e penali particolarmente gravose, previste dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo in esame. 

 



    



    


    














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