Nuovi criteri per la redazione degli atti processuali dopo il 1 Settembre 2023 Il Decreto del Ministro della Giustizia, pubblicato in data 11.08.2023 in Gazzetta Ufficiale, pone in essere una serie di norme sulla redazione, i limiti dimensionali e gli schemi informatici degli atti processuali (atti di citazione, comparse di risposta, memorie difensive, controricorsi e atti di intervento, gli altri atti del processo compatibili con le nuove prescrizioni) relativi ai procedimenti di valore inferiore ad euro 500 mila, introdotti dopo il 1 Settembre 2023. Tale decreto segue l'obiettivo di chiarezza e sinteticità degli atti, previsto dal nuovo art. 121 c.p.c., pur tenendo conto delle necessità difensive. Diverse prescrizioni sono già note e in gran parte rispettate dall'avvocatura, ma il decreto in esame consente di cristallizzare in modo definitivo i criteri di redazione (intestazione, indicazione delle parti, parole chiave, fatti e motivi in diritto, documenti offerti in comunicazione, motivi di diritto, esposizione di questioni pregiudiziali, preliminari e di merito, le conclusioni, indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, valore della controversia, richiesta di distrazione delle spese, provvedimenti di ammissione al Patrocinio dello Stato, strutturazione delle impugnazioni, redazione degli atti secondo le specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale n. 44/2011). Le principali novità riguardano: a) la possibilità di creare il collegamento ipertestuale agli allegati citati nella parte "in fatto"; b) l'inserimento di un massimo di 20 parole chiave per l'individuazione dell'oggetto della causa; c) i limiti dimensionali di 80mila caratteri (corrispondenti a 40 pagine circa, utilizzando i criteri dimensionali raccomandati, di cui al punto successivo) per gli atti introduttivi, le comparse conclusionali, chiamate di terzo, atti d'intervento; di 50mila caratteri (36 pagine circa) per le memorie, le repliche e gli altri atti di causa, nonché 10mila caratteri (5 pagine circa) per le note scritte sostitutive dell'udienza. Deroghe ai limiti dimensionali sono consentite, per le controversie particolarmente complesse, dagli articoli 4 e 5 del decreto; d) al fine di non affaticare la vista del giudicante e delle controparti, viene raccomandato l'utilizzo di caratteri aventi uno stile facilmente leggibile e con grandezza di 12 punti, con interlinea 1,5 e margini orizzontali e verticali di 2,5 cm; e) le note in calce possono solo riguardare richiami giurisprudenziali o citazioni dottrinali. Anche il giudice, nella redazione dei propri atti, dovrà tenere conto di quanto previsto da questo nuovo decreto. I provvedimenti impugnabili, inoltre, dovranno essere redatti con l'indicazione di capi separati e numerati. Al fine di verificare l'efficacia di queste disposizioni e consentire l'aggiornamento del decreto con cadenza almeno biennale, è istituito presso il Ministero della Giustizia un Osservatorio permanente.
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