Risarcimenti

Il soggetto che ha patito un danno, che sia la conseguenza di una condotta lesiva o di una responsabilità oggettiva altrui, ha diritto ad essere risarcito.

I danni possono essere di natura patrimoniale oppure non patrimoniale (cioè fisici, morali, ecc.).

Gli illeciti possono trarre origine dal mancato rispetto di un contratto o derivare da circostanze di altra natura (cd. “extracontrattuali”), come nelle ipotesi di incidenti stradali, infiltrazioni d’acqua, ecc.

Il risarcimento può avvenire:

  • In forma specifica, se il danno è ristorabile mediante il ripristino della situazione precedente il suo verificarsi;
  • In forma equivalente, se l'unico modo per ovviare al danno è corrispondere una congrua somma di denaro.

Chi agisce per il risarcimento deve dimostrare la condotta illecita o l’oggettiva responsabilità, il danno che ne è derivato e il collegamento causale tra essi.

A chi resiste ad una richiesta risarcitoria è concesso di provare l’assenza di responsabilità per il danno e/o l’inesistenza di esso o la sua errata quantificazione.

Le richieste risarcitorie, solitamente, sono veicolate da una diffida del soggetto che si ritiene danneggiato.

Prima che la vertenza approdi nelle aule giudiziarie, sarà possibile trovare un accordo di chiusura della vertenza con la controparte.

Per agevolare la soluzione conciliativa, la legge prevede, in alcuni casi obbligatoriamente, di invitare la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, con l’assistenza dei rispettivi avvocati.

Qualora i rimedi stragiudiziali non fossero sufficienti a risolvere la controversia, le parti sono libere di adire l'autorità giudiziaria.

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